Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 91,23 ECU/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2260:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo