Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
Il quantitativo di cui all' e il prezzo di cui all' si riferiscono al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2259/88 (6) che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/2260 | Portale Normativo