Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 91,23 ECU/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.
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