Art. 4
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 61.
(4)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(5)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
(6)GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
(7)GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 54.
(8)GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.
(9)GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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