Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 61. (4)GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (5)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33. (6)GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. (7)GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 54. (8)GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41. (9)GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 33.
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