Art. 1

In vigore dal 19 lug 1988
1. Per le campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990, la concessione dell'aiuto alla produzione si limita, per tutte le imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dai seguenti quantitativi, espressi in tonnellate di pomodori freschi : Tutte le imprese situate in Concentrati di pomodoro Pomodori pelati interi in conserva Altri prodotti a base di pomodori Spagna Francia Grecia Italia Portogallo 370 000 283 691 967 003 1 655 000 682 945 209 000 58 628 25 000 1 185 000 9 600 88 000 50 087 21 593 453 998 2 192 2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono equamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 tra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media dei quantitativi realmente prodotti da ciascuna di esse nel corso delle campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988. A richiesta dell'impresa interessata, le autorità competenti dello Stato membro autorizzano non più di una delle tre possibilità di trasferimento che seguono : -un trasferimento, entro il limite del 20 %, dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantitativi di pomodori freschi, versó i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro e gli altri prodotti a base di pomodori ; -un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi di concentrati di pomodoro, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per gli altri prodotti ; -un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi previsti per gli altri prodotti a base di pomodori, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro. 3. Ai fini della concessione dell'aiuto, le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1986/1987 beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle campagne 1986/1987 e 1987/1988, ridotti del 10 %. 4. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1987/1988 beneficiano di una quota corrispondente ai quantitativi trasformati nel corso di questa campagna ridotti del 20 %. 5. Le imprese di trasformazione che iniziano la produ- zione di uno dei prodotti finiti a base di pomodoro di cui al paragrafo 1 nel corso delle campagne di commercializzazione 1988/1989 o 1989/1990 beneficiano dell'aiuto alla produzione alle condizioni che seguono, a condizione che esse offrano garanzie, giudicate sufficienti dalle competenti autorità, di efficienza e di stabilità delle loro attività. Gli Stati membri produttori riservano il 2 % dei quantitativi complessivi stabiliti per ogni gruppo di prodotti finiti all'assegnazione di una quota a favore delle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata ad ogni impresa non può superare la sua capacità di trasformazione ridotta del 30 %. 6. Se non tutti i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono stati assegnati, la rimanenza viene equamente ripartita tra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto in particolare delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.
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