Art. 3
In vigore dal 1 lug 1988
Le due clausole di seguito precisate relative alla fissazione del prezzo d'acquisto all'intervento, previste dall'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68,
i) maggiorazione del prezzo d'acquisto in misura corrispondente al 2,5 % del prezzo d'intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R3;
ii) prezzo d'acquisto non inferiore al più alto dei prezzi medi di mercato da considerare per il calcolo della media ponderata,
sono applicate, fatte salve le disposizioni seguenti:
- se la media ponderata dei prezzi di mercato di cui al primo trattino è superiore all'82 % del prezzo d'intervento, le due clausole di cui ai punti i) e ii) possono non essere applicate;
- se detta media è inferiore o uguale all'82 % e superiore al 78 % del prezzo d'intervento, la clausola di cui al punto ii) può non essere applicata;
- se detta media è inferiore o uguale al 78 % del prezzo d'intervento, le clausole citate sono applicabili, ma per la maggiorazione prevista dalla clausola di cui al punto ii) può essere previsto un massimale pari al 4 % del prezzo d'intervento.
Storico versioni
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