Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1988
Le due clausole di seguito precisate relative alla fissazione del prezzo d'acquisto all'intervento, previste dall'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, i) maggiorazione del prezzo d'acquisto in misura corrispondente al 2,5 % del prezzo d'intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R3; ii) prezzo d'acquisto non inferiore al più alto dei prezzi medi di mercato da considerare per il calcolo della media ponderata, sono applicate, fatte salve le disposizioni seguenti: - se la media ponderata dei prezzi di mercato di cui al primo trattino è superiore all'82 % del prezzo d'intervento, le due clausole di cui ai punti i) e ii) possono non essere applicate; - se detta media è inferiore o uguale all'82 % e superiore al 78 % del prezzo d'intervento, la clausola di cui al punto ii) può non essere applicata; - se detta media è inferiore o uguale al 78 % del prezzo d'intervento, le clausole citate sono applicabili, ma per la maggiorazione prevista dalla clausola di cui al punto ii) può essere previsto un massimale pari al 4 % del prezzo d'intervento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1936:oj#art-3