Art. 2

In vigore dal 1 lug 1988
L'importo da prendere in considerazione per quanto concerne il prezzo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, ai fini dell'applicazione dei meccanismi d'intervento è fissato, per le carcasse di animali maschi della qualità R3 della tabella comunitaria di classificazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (5), a 344 ECU/100 kg in peso carcassa.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/1936 | Portale Normativo