Art. 5
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella 'Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è applicabile dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda la Corea del Sud e dal 1o gennaio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda Taiwan.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 274 del 13. 10. 1987, pag. 3. cuoio naturale // 6405 // Altre calzature // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1857:oj#art-5