Art. 5

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella 'Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda la Corea del Sud e dal 1o gennaio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda Taiwan. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. C 274 del 13. 10. 1987, pag. 3. cuoio naturale // 6405 // Altre calzature // //
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