Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
1. L'importazione in Francia dei prodotti di cui all', paragrafo 2, originari della Corea del Sud, è subordinata da un'autorizzazione rilasciata dalle autorità francesi, valida soltanto in Francia. 2. L'autorizzazione d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, rilasciato dalle autorità sudcoreane sino a concorrenza dei limiti quantitativi a destinazione della Francia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1857:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo