Art. 2
In vigore dal 30 giu 1988
1. L'importazione in Francia dei prodotti di cui all', paragrafo 2, originari della Corea del Sud, è subordinata da un'autorizzazione rilasciata dalle autorità francesi, valida soltanto in Francia.
2. L'autorizzazione d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, rilasciato dalle autorità sudcoreane sino a concorrenza dei limiti quantitativi a destinazione della Francia.
Storico versioni
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