Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
1. L'importazione in Francia dei prodotti di cui al paragrafo 2, originari di Taiwan, è subordinata alla presentazione di una licenza rilasciata dalle autorità francesi, entro i limiti qui di seguito fissati. 1.2 // Taiwan: // (migliaia di paia) // Periodo: 1988 1989 1990 (6 mesi) // 14 332 15 049 7 901 2. Tali limiti si applicano ai seguenti prodotti: 1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // da 6401 92 a 6401 99 90 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // 6402 19 00, 6402 20 00; da 6402 91 a 6402 99 99 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // 6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59. 3. La licenza d'importazione è valida unicamente in Francia. Ai limiti suddetti possono eventualmente essere aggiunti i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno precedente oppure da essi possono essere detratti i quantitativi utilizzati anticipatamente sui limiti quantitativi dell'anno successivo, sino a concorrenza del 6 % del massimale quantitativo per l'anno in corso. 4. La licenza d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'importatore a concorrenza dei contingenti annui fissati per la Francia.
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