Art. 1
In vigore dal 24 giu 1988
Una compensazione finanziaria è concessa al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese per la loro partecipazione al finanziamento delle spese di smercio di burro e di deprezzamento delle scorte agricole eccedentarie attuali, le quali ammontano a:
- 1988:
1,2 miliardi di ECU,
- 1989-1992:
1,4 miliardi di ECU all'anno (ai prezzi del 1988).
Storico versioni
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