Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l'importo della partecipazione dei suddetti Stati membri, determinata secondo la ponderazione "IVA - risorsa complementare", al finanziamento delle spese di cui all', per la differenza tra, da un lato, il tasso di rimborso del 70 % per il 1987 e, dall'altro, i tassi previsti per gli anni successivi all'articolo 187, terzo comma ed all'articolo 374, terzo comma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/2051 | Portale Normativo