Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 1988
Una compensazione finanziaria è concessa al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese per la loro partecipazione al finanziamento delle spese di smercio di burro e di deprezzamento delle scorte agricole eccedentarie attuali, le quali ammontano a: - 1988: 1,2 miliardi di ECU, - 1989-1992: 1,4 miliardi di ECU all'anno (ai prezzi del 1988).
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