Art. 2

In vigore dal 23 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente W. von GELDERN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. (5) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 12.
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