Art. 2
In vigore dal 23 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. von GELDERN
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.
(5) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 12.
Storico versioni
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