Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è modificato come segue:

In vigore dal 23 giu 1988
1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Divieti di pesca (*) 1. È vietata qualsiasi attività di pesca nella zona di 12 miglia al largo delle coste della Georgia australe. 2. È vietata la pesca diretta di Notothenia rossii: - nella zona peninsulare (sottozona FAO 48.1, Antartico); - nelle acque delle Orcadi australi (sottozona FAO 48.2, Antartico); - nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3, Antartico); nelle zone citate, le catture accessorie di Notothenia rossii effettuate nel corso di operazioni di pesca diretta di altre specie sono limitate ad un livello che permetta il reclutamento ottimale dello stock. 3. È vietata la pesca diretta del Champsocephalus gunnari nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3, Antartico) dal 1o aprile al 1o ottobre 1988. Durante questo periodo di protezione, è vietato nella sottozona FAO 48.3, Antartico qualsiasi attività di pesca, tranne quelle per la ricerca scientifica, esercitata sulle specie Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus. (*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). » 2) sono inseriti gli articoli seguenti: « Articolo 2 bis (*) Limitazioni delle catture 1. Nel periodo compreso tra il 1o luglio 1987 e il 30 giugno 1988, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3, Antartico sono limitate ad un TAC di 35 000 tonnellate. 2. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui al paragrafo 1 è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena ha ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR. 3. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 2, nella sottozona statistica FAO 48.3, Antartico è vietata qualsiasi attività di pesca, tranne quelle per la ricerca scientifica, esercitata sulle specie Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle stesse specie effettuate in questa zona dopo la data suddetta. Articolo 2 ter (*) Dichiarazione delle catture 1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3, Antartico sono soggette a dichiarazioni conformemente al presente articolo. 2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nel periodo compreso tra il 1o luglio 1987 e la fine del primo mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, vengono notificate alla Commissione, entro 10 giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati. 3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C, che vanno rispettivamente dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 dall'ultimo giorno del mese. Entro tre giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera o immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato durante il periodo di dichiarazione precedente, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi. 4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente. (*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1810:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo