Art. 2
In vigore dal 21 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WARNKE
(1) GU n. C 65 del 12. 3. 1987, pag. 4.
(2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 77.
(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 34.
(4) GU n. C 144 del 13. 6. 1985, pag. 4.
(5) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 3.
Storico versioni
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