Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:
In vigore dal 21 giu 1988
1) il titolo è sostituito dal testo seguente:
« Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada »;
2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 3
1. Per il 1988 il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 17 153.
Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:
Belgio 1 488
Danimarca 1 444
Germania 2 374
Grecia 658
Spagna 1 543
Francia 2 018
Irlanda 671
Italia 2 022
Lussemburgo 693
Paesi Bassi 2 014
Portogallo 873
Regno Unito 1 265
Fatto salvo l'articolo 3 bis, uno Stato membro può, a decorrere dal 1o luglio 1988, domandare, per il 1988, la trasformazione in autorizzazioni comunitarie di breve durata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 3 e 4, dell'insieme o di una parte delle autorizzazioni comunitarie supplementari risultanti dai commi precedenti, in ragione di sei autorizzazioni di breve durata per ciascuna autorizzazione supplementare soprammenzionata.
2. Per il 1989, il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 24 021.
Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:
Belgio 2 084
Danimarca 2 022
Germania 3 324
Grecia 922
Spagna 2 161
Francia 2 826
Irlanda 940
Italia 2 831
Lussemburgo 971
Paesi Bassi 2 946
Portogallo 1 223
Regno Unito 1 771
3. Entro il 31 marzo 1990 il Consiglio decide, su proposta della Commissione che dovrà essergli presentata anteriormente al 31 dicembre 1989, in merito all'aumento del contingente comunitario a partire dal 1990 ed alle misure da adottare in caso di crisi. La proposta sarà accompagnata da una relazione sulle incidenze degli aumenti fino ad allora effettuati, compresa la ripartizione del contingente stesso.
4. Inoltre, prima del 31 marzo 1990 il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione da presentare prima del 31 dicembre 1989, il regime applicabile ai trasporti tra Stati membri in transito attraverso paesi terzi, senza discriminazioni tra i trasportatori dei vari Stati membri.
5. Se l'evoluzione della capacità di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri che forma oggetto di un contingente comunitario o bilaterale si rivela insufficiente rispetto allo sviluppo della domanda di trasporto, la Commissione decide un aumento adeguato del contingente comunitario, che completa l'aumento annuale.
La decisione della Commissione diventa esecutiva dopo un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica agli Stati membri, a meno che nel frattempo il Consiglio non venga adito in merito da uno Stato membro. In tal caso, il Consiglio prende entro un termine di tre mesi una decisione a maggioranza qualificata. In caso di mancata decisione da parte del Consiglio, la decisione della Commissione diventa esecutiva. »;
3) all'articolo 3 bis, paragrafo 1 la cifra 15 ( %) è sostituita da 20 ( %);
4) sono inseriti gli articoli seguenti:
« Articolo 4 bis
1. I contingenti comunitari, i contingenti bilaterali fra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi sono aboliti il 1o gennaio 1993 per i trasportatori comunitari.
2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità è disciplinato da un sistema di autorizzazioni comunitarie concesse in base a criteri qualitativi.
Articolo 4 ter
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta entro il 30 giugno 1991, in applicazione della disposizione dell'articolo 75 del trattato, misure necessarie all'applicazione dell'articolo 4 bis.
Articolo 4 quater
A decorrere dal 1o luglio 1988 il volume dei contingenti bilaterali che rimangono applicabili durante il periodo transitorio deve, fino alla prevista abolizione, essere adattato alle necessità degli scambi e dei trasporti, comprese quelle del transito. »;
5) l'allegato IV è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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