Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente J. WARNKE (1) GU n. C 65 del 12. 3. 1987, pag. 4. (2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 77. (3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 34. (4) GU n. C 144 del 13. 6. 1985, pag. 4. (5) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1841:oj#art-2