Art. 8

In vigore dal 16 giu 1988
Se, per quanto concerne sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato I, uno Stato membro applica un sistema nazionale che comporta procedure d'informazione con i paesi terzi analolghe a quelle previste dal presente regolamento, esso ne informa la Commissione specificando le sostanze in questione. La Commissione comunica questa informazione agli altri Stati membri.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/1734 | Portale Normativo