Art. 5

Imballaggio ed etichettatura

In vigore dal 16 giu 1988
Ai prodotti chimici di cui all'allegato I, destinati all'esportazione, si applicano le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura stabilite in conformità della direttiva 67/548/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/302/CEE (2), o, se del caso, di altre direttive relative ai preparati pericolosi (3), applicabili nello Stato membro da cui le merci devono essere esportate o in cui sono state prodotte. Tale obbligo non pregiudica l'osservanza di esportazioni specifiche del paese di importazione.
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