Art. 5
Imballaggio ed etichettatura
In vigore dal 16 giu 1988
Ai prodotti chimici di cui all'allegato I, destinati all'esportazione, si applicano le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura stabilite in conformità della direttiva 67/548/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/302/CEE (2), o, se del caso, di altre direttive relative ai preparati pericolosi (3), applicabili nello Stato membro da cui le merci devono essere esportate o in cui sono state prodotte. Tale obbligo non pregiudica l'osservanza di esportazioni specifiche del paese di importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1734:oj#art-5