Art. 3

Designazione dell'autorità

In vigore dal 16 giu 1988
Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità, in appresso denominata(e) « autorità designata(e) », competenti in materia di procedure di notifica e di informazione previste nel presente regolamento. Esso informa quindi la Commissione di detta designazione.
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