Art. 7
In vigore dal 13 giu 1988
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, non oltre il 1o marzo 1989, la frazione non utilizzata delle proprie quote iniziali, che alla data del 15 febbraio 1989, superano il 5 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore, se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Tuttavia i quantitativi, per i quali sono stati rilasciati ma non utilizzati certificati d'importazione, non costituiscono oggetto di tale versamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo 1989, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 febbraio 1989 incluso ed imputate sul contingente tariffario, i quantitativi di cui al secondo comma nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi versano nella riserva.
Storico versioni
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