Art. 5

In vigore dal 13 giu 1988
1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri di cui all', ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l', viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota anche la terza quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
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