Art. 4

In vigore dal 13 giu 1988
Se un importatore annuncia importazioni immenti degli animali in questione in Danimarca ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1706 | Portale Normativo