Art. 1
In vigore dal 13 giu 1988
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.
Le sospensioni sono applicabili:
- dal 1o luglio al 31 dicembre 1988 per i prodotti elencati nella tabella I,
- dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 per i prodotti elencati nella tabella II.
Storico versioni
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