Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1988
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi. Le sospensioni sono applicabili: - dal 1o luglio al 31 dicembre 1988 per i prodotti elencati nella tabella I, - dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 per i prodotti elencati nella tabella II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1686:oj#art-1