Art. 3
In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. C 100 del 15. 4. 1988, pag. 9.
(2) Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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