Art. 2
In vigore dal 24 mag 1988
Prima dell'inizio della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alle Comunità europee, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide gli opportuni adeguamenti al regime della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 applicabili al Portogallo.
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