Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. C 100 del 15. 4. 1988, pag. 9. (2) Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1441:oj#art-3