Art. 4
Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:
In vigore dal 3 mag 1988
- i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3782/87, originari dei paesi sottoposti ai contingenti tariffari comunitari ripartiti indicati nel suddetto allegato,
- i prodotti figuranti nell'allegato I del presente regolamento, originari dei paesi indicati nella colonna 4,
- i prodotti industriali figuranti nell'allegato II del presente regolamento, originari dei paesi oggetto di un contingente per tali prodotti nel regolamento (CEE) n. 3635/87.
Storico versioni
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