Art. 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

In vigore dal 3 mag 1988
- i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3782/87, originari dei paesi sottoposti ai contingenti tariffari comunitari ripartiti indicati nel suddetto allegato, - i prodotti figuranti nell'allegato I del presente regolamento, originari dei paesi indicati nella colonna 4, - i prodotti industriali figuranti nell'allegato II del presente regolamento, originari dei paesi oggetto di un contingente per tali prodotti nel regolamento (CEE) n. 3635/87.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1261:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1261 — Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento: | Portale Normativo