Art. 2
In vigore dal 3 mag 1988
1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso durante la fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche.
2. Le autorità tedesche si adoperano affinché il volume globale dei contratti autenticati non superi i limiti fissati all', paragrafo 2.
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