Art. 3

In vigore dal 3 mag 1988
Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3635/87 e (CEE) n. 3782/87 relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1261 | Portale Normativo