Art. 6

In vigore dal 20 apr 1988
Qualora la Commissione ritenga necessario effettuare un controllo in loco, essa ne informa in precedenza lo Stato membro sul cui territorio intende effettuare tale controllo e lo invita a parteciparvi; gli Stati membri adottano le misure opportune per promuovere l'efficacia di questi controlli.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/1116 | Portale Normativo