Art. 2

In vigore dal 20 apr 1988
1. Allo scadere del termine di un anno a decorrere dalla notifica della decisione di concessione del contributo, di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 4028/86, l'autorità competente trasmette alla Commissione il documento elencante progetti i cui lavori non sono ancora cominciati. 2. Per i progetti non ultimati entro i due anni a decorrere dall'inizio dei lavori, di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 4028/86, l'autorità competente trasmette alla Commissione anteriormente al 1g marzo e al 1g settembre di ogni anno, un documento in cui è descritto lo stato di avanzamento dei progetti. 3. Nei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente precisa le ragioni che gli vengono fornite dal beneficiario, sia per quanto concerne il mancato inizio dei lavori che per quanto concerne la mancata esecuzione dei progetti, unitamente alle eventuali garanzie riguardo ad una esecuzione del progetto entro breve termine. 4. La procedura di controllo concerne i progetti di costruzione di pescherecci, d'acquicoltura e di riassetto della fascia costiera. La procedura di controllo dei progetti di ammodernamento di pescherecci è attuata in maniera analoga.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1116:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo