Art. 4
In vigore dal 20 apr 1988
1. I pagamenti parziali non possono superare per ciascun investimento il tasso di realizzazione dei lavori relativo all'investimento. Tale tasso è costituito dal rapporto tra l'importo totale delle fatture o altri documenti contabili effettivamente pagati e relativi alle spese ammissibili, e l'importo totale delle spese ammissibili previste nella decisione di concessione del contributo.
a) Costruzione di un peschereccio Il contributo può essere pagato, di norma, in due rate al massimo.
Tuttavia, una domanda di pagamento parziale può essere presentata soltanto:
- se il tasso di realizzazione è pari almeno al 40 % delle spese ammissibili, e - se viene presentato uno scadenzario dettagliato dei lavori stabilito o certificato dal cantiere.
b) Acquicoltura, riassetto della fascia costiera Il contributo può essere pagato, di norma, in tre rate al massimo.
Una (prima) domanda di pagamento parziale può essere presentata soltanto:
- se il tasso di realizzazione è pari almeno al 30 % delle spese ammissibili, e - se viene redatta la relazione interinale sulla realizzazione dei lavori (soltanto acquicoltura).
c) Ammodernamento Il contributo può essere pagato, di norma, in quattro rate al massimo.
Una (prima) domanda di pagamento parziale può essere presentata soltanto:
- se il 20 %, in numero, dei progetti sono completamente realizzati, e - se viene presentata la conferma della concessione della partecipazione finanziaria nazionale.
2. I pagamenti finali per tutti i tipi di progetti sono subordinati alle condizioni stabilite nella decisione di concessione del contributo, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione finanziaria dello Stato membro e la presentazione dei documenti ufficiali richiesti.
Storico versioni
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