Art. 2
In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1988.
Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.
(3) Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.
(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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