Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31. (3) Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12. (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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