Art. 1
In vigore dal 29 mar 1988
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE per le organizzazioni riconosciute di produttori di olio d'oliva o le loro unioni in applicazione del citato regolamento è pari all'1,9 %.
Storico versioni
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