Art. 2

In vigore dal 1 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 4. (5) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71. (6) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 26.
Storico versioni

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