Art. 2
In vigore dal 1 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 4.
(5) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.
(6) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 26.
Storico versioni
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