Art. 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2707/86 è aggiunto il seguente paragrafo:

In vigore dal 1 mar 1988
« 4. I prodotti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3309/85, designati e presentati a norma delle disposizioni di tale regolamento e del presente regolamento vigenti al momento della loro immissione in circolazione, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle disposizioni di questi regolamenti nel frattempo modificate, possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte. Le etichette contenenti indicazioni non più conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, in seguito alla loro modifica, possono essere usate per un anno a decorrere dalla data di applicazione della modifica stessa. Gli imballaggi preconfezionati sui quali sono stampate direttamente le indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, in seguito alla loro modifica, possono essere usati per due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica stessa. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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