Art. 6

In vigore dal 12 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9. (4) GU n. L 32 del 3. 2. 1987, pag. 10. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. // i = // tasso d'interesse di cui all'.
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