Art. 4

In vigore dal 12 feb 1988
1. Se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. 2. Per il periodo che decorre dal 1o dicembre 1986 il tasso d'interesse specifico è fissato: - al 6 % per la Germania, - al 6 % per i Paesi Bassi.
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