Art. 6
In vigore dal 12 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1987, pag. 10.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. // i = // tasso d'interesse di cui all'.
Storico versioni
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