Art. 4

In vigore dal 3 feb 1988
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di mele da tavola per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, per sottovoce della nomenclatura combinata e per paese d'origine. Detta comunicazione avviene con la seguente frequenza: - ogni mercoledì per le domande consegnate il lunedì e il martedì, - ogni venerdì per le domande consegnate il mercoledì e il giovedì, - ogni lunedì per le domande consegnate il venerdì della settimana precedente. Se non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel corso di uno dei suddetti periodi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, con telescritto inviato nei giorni sopra indicati.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/346 | Portale Normativo