Art. 3

In vigore dal 3 feb 1988
1. La domanda di titolo e il titolo d'importazione propriamente detto devono indicare, nella casella 14, il paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 14. 2. In applicazione dell', secondo comma, il titolo d'importazione reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture: - no válido en España y Portugal - ikke gyldig i Spanien og Portugal - in Spanien und Portugal ungueltig - den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía - valid in all Member States except Spain and Portugal - non valable en Espagne et au Portugal - non valido in Spagna e in Portogallo - niet geldig in Spanje en Portugal - não é válido em Espanha ou em Portugal. 3. I titoli d'importazioni sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di consegna della domanda, purché nel frattempo non venga presa alcuna misura.
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