Art. 2

In vigore dal 3 feb 1988
1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla sostituzione di una cauzione di 1,5 ECU per 100 kg netti. La cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente qualora, nel periodo di validità del titolo, l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati nel titolo stesso non venga realizzata o sia realizzata soltanto parzialmente. 2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase del suddetto regolamento, i diritti derivanti da titoli d'importazione non sono trasferibili. 3. I titoli d'importazione sono validi per un mese a decorrere dalla data del rilascio, definitiva all', paragrafo 3. Tuttavia, la validità è limitata al 31 agosto 1988. 4. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/346 | Portale Normativo